Novità Fiscali 2014

FINANZIARIA 2014
• Ddl Legge di Stabilità 2014
La c.d. “Legge di stabilità 2014” tra le principali disposizioni di natura fiscale prevede:
− la rimodulazione della detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente;
− l’introduzione, a regime, di una “nuova” deduzione IRAP per incremento della base occupazionale;
− l’aumento dell’aliquota utilizzabile per la determinazione della deduzione ACE;
− la proroga delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e per il recupero del patrimonio edilizio;
− la possibilità, per le società di capitali, di rivalutare i beni d’impresa / partecipazioni iscritti nel bilancio 2012;
− l’istituzione del nuovo tributo sui servizi comunali (TRISE);
− l’estensione dell’obbligo del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IRPEF / IRES / IRAP, se di ammontare superiore a € 15.000.


AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE
Sono stati modificati gli importi della detrazione per redditi superiori a € 8.000 e fino a €
55.000 di cui alle lett. b) e c) del comma 1. Rimane confermata a € 1.840 la detrazione
riconosciuta per i redditi non superiori a € 8.000;
Sono stati eliminati gli incrementi della detrazione, previsti dal comma 2, in presenza di un
reddito complessivo superiore a € 23.000 e fino a € 28.000.

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 è prevista una “nuova” deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
La deduzione spetta fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i 2 successivi.

DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA
È aumentata la misura dell’aliquota applicabile:
- all’incremento di capitale proprio (ovvero, al patrimonio netto, se inferiore) per le società di
capitali;
􀃆 al patrimonio netto risultante alla fine dell’esercizio (per imprese individuali e società di persone);
ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE.
In particolare, l’aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:
- 4% per il 2014;
- 4,5% per il 2015;
- 4,75% per il 2016.
Ai fini della determinazione dell’acconto IRES / IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata
l’aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015).

 

DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
A seguito delle modifiche dell’art. 14, DL n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”) è disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nellamisura del:
- 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
- 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità
immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con
riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 (anziché 30.6.2014) e del 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.

 

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
Modificando l’art. 16, DL n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”) è disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR.
In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
- 40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime, pari al 36%, con il limite di spesa di
€ 48.000.

DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI / ELETTRODOMESTICI
È prorogata dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).
L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un ammontare non superiore a € 10.000.


RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI
È “riproposta” la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio chiuso al 31.12.2012, riservata alle società di capitali ed enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP in misura pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo
esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale dal 2016) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
• 16% per i beni ammortizzabili;
• 12% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la
plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale
affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine
previsto per il saldo delle imposte sui redditi.


RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Sono introdotte a regime le disposizioni ex art. 10-bis e 10-ter, DL n. 185/2008 che disciplinano la facoltà, per le società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria, di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 16%.
In particolare, le predette disposizioni, precedentemente limitate alle operazioni effettuate fino al 2011, ora “si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012”.
L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui l’operazione è effettuata; per le operazioni intervenute nel 2012, l’imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013.
Va evidenziato che gli effetti del riallineamento:
- decorrono dal secondo periodo d’imposta successivo a quello di versamento dell’imposta sostitutiva;
- sono revocati qualora, anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello di versamento dell’imposta sostitutiva, siano posti in essere atti di realizzo delle partecipazioni affrancate e/o i marchi e le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato.

COMPENSAZIONE CREDITI D’IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000
L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.
In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

NUOVO TRIBUTO SUI SERVIZI COMUNALI (TRISE)
È istituito il nuovo Tributo sui servizi comunali, c.d. “TRISE”, articolato nelle seguenti 2
componenti:
- la prima denominata “TARI”, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica;
- la seconda denominata “TASI”, a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
TRISE
Il soggetto attivo del nuovo Tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili.
Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di TRISE, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).
In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della dichiarazione TRISE, utilizzando un apposito modello, entro il 30.6 successivo alla data di inizio del possesso / detenzione dei locali /aree assoggettabili al nuovo Tributo.
Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2/ TARES.
Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
Il versamento del TRISE va effettuato in 4 rate trimestrali (16.1, 16.4, 16.7 e 16.10) ovvero in unica soluzione entro il 16.6 di ciascun anno, tramite mod. F24, apposito bollettino di c/c/p, ovvero altre modalità di pagamento elettroniche (servizi interbancari).
Al Comune è concesso di variare la scadenza ed il numero delle rate di versamento.
TARI
Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
La superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno,
all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.
In caso di occupazione / detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso
dell’anno) la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera.
TASI
Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, aree scoperte /edificabili a qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di occupazione / detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso,  abitazione o superficie.
La base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n.
201/2011.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰. Il Comune potrà con specifica delibera:
- determinare l’aliquota TASI in modo tale che la somma tra la stessa, al netto dell’aliquota di base e dell’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota massima prevista dal Legislatore per l’IMU al 31.12.2013. Per il 2014 l’aliquota massima per l’abitazione principale non può superare il 2,5‰;
- ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla
stessa, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo.

 IMU
In base alle modifiche apportate all’art. 13, DL n. 201/2011:
- l’IMU sarà applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015;
- l’IMU dal 2014 è inapplicabile all’abitazione principale (con esclusione A/1, A/8 e A/9).
Per le abitazioni principali (ancora) soggette ad IMU continua a trovare applicazione la
detrazione di € 200.
È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale;
- per le altre tipologie di immobili è confermata l’applicazione dell’IMU. Tuttavia, è stabilita la regola in base alla quale la somma dell’aliquota dell’IMU e della TASI, al netto dell’aliquota base TASI non può superare l’aliquota massima prevista dal Legislatore per l’IMU al 31.12.2013. In pratica la somma dell’aliquota IMU e TASI non potrà superare l’11,6‰ (7,6‰ + 3‰ +1‰) e il 7‰ per l’abitazione principale (4‰ + 2‰ + 1‰).
È prevista, a decorrere dal 2013, la deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo, nella misura del 20%, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
L’IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP.
A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.