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Il c.d. "regime forfettario" prevede una tassazione agevolata e rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili. 

Il regime forfettario (L. 190/2014) è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa/arte o professione. Di seguito una sintesi delle principali caratteristiche del regime forfettario in vigore a partire dal 2020.

Unica soglia di ricavi per l'accesso al regime: possono accedere al regime coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 Euro.

Nuova condizione per l'accesso al regime: aver sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 20.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;

 

Clausole di esclusione

A decorrere dal 01/01/2020 non possono applicare il regime forfetario:

- coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;

- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:

   -partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);

   -oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

 

  

Restano invariati i coefficienti di redditivitàda applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Scompaiono però le singole fasce di reddito perché, come descritto inizialmente, il limite dei ricavi per l'accesso al regime è unico, e pari a 85.000 Euro. Dal reddito imponibile così determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% (anch'essa invariata).

 

COEFFICIENTI DI REDDITIVITA' 2019

Attività

 

Codice attività ATECO

Coefficiente

di redditività

Industrie alimentari

e delle bevande

(10 - 11)

40%

Commercio all’ingrosso

e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%

Commercio ambulante

e di prodotti alimentari

e bevande

47.81

40%

Commercio ambulante

di altri prodotti

47.82 - 47.89

54%

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

Intermediari

del commercio

46.1

62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

78%

Altre attività

economiche

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

67%

 



 

CALCOLO DEL REDDITO

 Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella riportata in calce all'articolo), senza tener conto delle spese sostenute nell'anno.

 Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.

 Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. L’aliquota è del 15%.

 Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’imposta sostitutiva molto più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività. Per poterne beneficiare è necessario che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare

- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni

- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l’accesso al regime.
La convenienza del regime, dunque, è strettamente collegata all’ammontare dei costi dell’azienda o del professionista: tante più saranno le spese, quanto meno converrà aderire al regime, nonostante la tassazione agevolata.

 

SEMPLIFICAZIONI

 I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:

· per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito):

o inoltre sono esonerati dall'obbligo:

§ di emissione delle fatture in formato elettronico;

§ della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;

§ della registrazione degli acquisti;

§ della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;

§ della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;

§ della comunicazione del c.d. spesometro;

§ della comunicazione black list;

§ della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute;

o sono invece obbligati:

§ a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;

§ a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma;

§ a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;

§ a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

· per quanto riguarda le imposte sui redditi:

o sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;

o determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;

o sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

· per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;

· per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);

· per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d'imposta, essi:

o non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;

o non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

 

  REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO PER IL REGIME FORFETTARIO 2020

 Il regime forfettario, come noto, prevedeva l’applicazione di un regime contributivo ad hoc, sulla base del quale i contribuenti avrebbero potuto derogare il minimale contributivo previsto dalla Legge n. 233/1990. Ora viene prevista la modifica di tale agevolazione, nel senso di prevedere una riduzione generalizzata dei contributi da versare. In particolare, coloro che accedono al regime possono abbattere i contributi da versare del 35%.


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