DECRETO “RILANCIO”

 

VERSAMENTO IRAP                      

Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020 (40% del dovuto).

 

BONUS “600 EURO” E ALTRI BONUS A DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI                        

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.           
Per il mese di maggio è prevista un’indennità pari a 1.000 euro a favore dei professionisti iscritti alla gestione separata, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.       

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

  • a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • b) titolari di pensione.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO         

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro per cui si sia verificata una riduzione di almeno un terzo (33,33%) del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti appena citati (riduzione fatturato/corrispettivi).

L’importo del contributo è calcolato in proporzione alla riduzione del fatturato:

-          il 20% se il fatturato 2019 è inferiore a 400.000,00 euro,

-          il 15% se il fatturato 2019 è compreso tra 400.000,00 euro e 1.000.000 di euro;

-          il 10% se il fatturato 2019 compreso tra 1.000.000 di euro e 5.000.000 di euro.

Il contributo non spetta ai professionisti, anche senza cassa previdenziale autonoma, e ai lavoratori dello spettacolo, che hanno diritto al bonus di 600 euro.

 

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI           

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione mensile, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività. Il credito spetta con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e spetta a condizione che vi sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO        

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese per investimenti sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 80mila euro, per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi gli interventi edilizi per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. È cumulabile, nel limite della spesa sostenuta, con altre agevolazioni. È utilizzabile in compensazione nell’anno 2021.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO       

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 60mila euro, per:

·         a) sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

·         b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

·         c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

·         d) acquisto ed installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

·         e) acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, ovvero in compensazione con modello F24, fin dal giorno successivo a quello di riconoscimento e senza alcun limite.

 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO

L’INAIL erogherà contributi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al RI o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali per l’acquisto di:

·         a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

·         b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

·         c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

·         d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

·         e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L’importo massimo concedibile è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

Gli interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L’attuazione di quanto sopra avverrà con Bando di Invitalia.

 

CASSA INTEGRAZIONE 

La Cassa Integrazione relativa al Covid 19 resta utilizzabile fino al 31 agosto 2020 con possibilità di ottenere ulteriori cinque settimane per le aziende che abbiano interamente utilizzato tutte le nove settimane precedentemente concesse. Terminato anche questo periodo, se necessario, potranno essere richieste ulteriori quattro settimane dal 01 settembre al 31 ottobre 2020 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica.

 

LICENZIAMENTO            

Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo passa da 60 giorni (dal 17 marzo), a cinque mesi. Sospese per il medesimo periodo le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in corso.

 

DURC   

La validità del DURC è fissata al 15 giugno.

 

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI              

Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. “lotteria degli scontrini”.

 

 

 

CONGEDI FAMILIARI E BONUS BABY SITTING   

Il periodo di congedo con corresponsione al 50% della retribuzione è esteso al 31 luglio; i giorni disponibili diventano 30. Il congedo senza retribuzione è concesso per in nuclei familiari con figli di età inferiore a 16 anni.

Il bonus baby sitting può essere frazionato in più bonus nel limite di 1.200 euro complessivi. In alternativa al servizio di baby sitting, il beneficiario può utilizzare il bonus per l’iscrizione dei figli ai centri estivi, servizi integrati per l’infanzia, servizi socioeducativi per la prima infanzia (quest’ultimo è incompatibile con il bonus asili nido). Per i lavoratori del settore sanitario, medico, ecc. il bonus baby sitting passa a 2mila euro.

 

BONUS PER LAVORATORI DOMESTICI, COLF E BADANTI             

Bonus di 500 euro per aprile e maggio ai lavoratori domestici che hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Il lavoratore domestico non deve essere convivente col datore di lavoro.

 

OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE      

Sono esonerati dal 1 maggio fino al 31 ottobre dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc.) titolari di concessioni o autorizzazioni per l’uso di suolo pubblico.

Le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, entro gli stessi termini di cui sopra, sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo.

 

ECOBONUS 110%           

È prevista una detrazione del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti interventi:

  • isolamento termico delle superfici esterne opache, verticali e orizzontali, per almeno un quarto della superficie totale, c.d. cappotto termico, nel limite di euro 60mila per singola abitazione. Nel caso in cui i lavori siano fatti da enti condominiali o istituti, il limite è moltiplicato per il numero totale di abitazioni interessate;
  • sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione, nel limite di euro 30mila per singola abitazione, comprensivo delle spese per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito, moltiplicato per tutte le unità abitativa per gli istituti e enti condominiali;
  • interventi di rafforzamento delle strutture e riduzione del rischio sismico;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione fiscale si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento previsti dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi predetti.

Il bonus sarà attribuito solo alle persone fisiche e solo per le abitazioni in condominio o per quelle indipendenti, che però siano anche prima casa del contribuente.

 

TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di:

-          recupero del patrimonio edilizio

-          efficienza energetica

-          adozione di misure antisismiche

-          recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti

-          installazione di impianti fotovoltaici

-          installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

possono optare, invece dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

·         per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

·         per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.