TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

 

DECORRENZA

Dal 1° gennaio 2020 i soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate sono obbligati a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

 

NOVITA’

I corrispettivi ricevuti non saranno più documentati con il rilascio di scontrini e ricevute ma verranno memorizzati elettronicamente e trasmessi per via telematica all’Agenzia delle entrate (scontrino elettronico). Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale

 

Dato che la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, qualora il cliente richieda un documento giustificativo della spesa, i nuovi registratori telematici possono stampare il c.d. “documento commerciale”, utile a documentare l’operazione anche ai fini commerciali, che deve riportare il codice fiscale del cliente. L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione

 

TERMINI

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione

 

PERIODO TRANSITORIO

Per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Per i primi sei mesi è consentito ai soggetti sprovvisti ancora del registratore telematico di eseguire gli adempimenti fiscali relativi alla certificazione dei corrispettivi attraverso l’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle entrate.

Questa moratoria di sei mesi permetterà a quanti non hanno ancora installato il registratore telematico di farlo entro il tempo concesso e di continuare, in questo periodo, a emettere i vecchi scontrini o le ricevute fiscali effettuando la registrazione nel registro dei corrispettivi.

 

REGISTRATORE DI CASSA

L'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi potrebbe comportare l'acquisto di un nuovo registratore di cassa o l'adeguamento di quelli già in uso.

A fronte di tale spesa, l'Amministrazione Finanziaria riconosce un contributo una tantum pari al 50%  della spesa sostenuta con un massimo di 250 Euro in caso di acquisto di un nuovo strumento, o di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.

Tale contributo sarà concesso direttamente all'esercente come credito d'imposta utilizzabile nella prima liquidazione Iva successiva alla registrazione della fattura d'acquisto nonché al pagamento con modalità tracciabile.

 

 

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DI EMERGENZA

Nel caso si presentasse un problema relativo al registratore telematico, suggeriamo a tutti i clienti di dotarsi di (o di mantenerne in utilizzo il) registro cartaceo dei corrispettivi d’emergenza e annotarvi le vendite giornaliere. Non è tuttavia ancora chiaro se tali corrispettivi debbano essere successivamente trasmessi telematicamente oppure no. L'operazione fondamentale da eseguire, dopo aver chiesto l’intervento del tecnico, sarà invece accedere nel portale dell'Agenzia delle Entrate, sezione "Fatture e corrispettivi" e dichiarare che il Registratore Telematico (RT) è FUORI SERVIZIO. La successiva riattivazione non richiede ulteriori procedure di segnalazione, essendo sufficiente riprendere con la normale attività.

 

 

ESONERI

L'obbligo in esame non si applicherà:

  1. Alle vendite di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, vendite a distanza;
  2. Ai servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento;
  3. Ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, e-commerce;
  4. Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  5. Alle operazioni collegate a quelle di cui sopra;
  6. Alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Tali operazioni, continueranno a dover essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Solitamente per le operazioni di cui ai punti 3 e 4, dovrà essere rilasciata la ricevuta o lo scontrino fiscale.

 

SANZIONI

Nel caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione per i soggetti obbligati si applicano le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997.

Nello specifico in caso di mancata emissione di ricevute fiscali la sanzione è pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si ha in caso di omesse annotazioni sull’apposito registro.

 

La sospensione della licenza segue nel caso in cui siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.