Precedenti

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LEGGERE CON ATTENZIONE

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Decreto crescita

È stato pubblicato sulla G.U. 26.6.2012 il
DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, che contiene, tra le altre, le seguenti novità in ambito fiscale:
− modifica del regime IVA per le cessioni e le locazioni di immobili
a uso abitativo e strumentale;
− innnalzamento della detrazione per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio dal 36% al 50% e del limite
massimo di spesa da € 48.000 a € 96.000  per le
spese sostenute tra il 26.6.2012 e il 30.6.2013;
− riduzione della detrazione per gli interventi di risparmio
energetico dal 55% al 50% per le spese
sostenute tra il 1.1 e il 30.6.2013;
−  credito d’imposta del 35% per le nuove
assunzioni di personale altamente qualificato
− costituzione della srl semplificata anche da
parte di chi ha più di 35 anni di età.


SRL semplificata per under 35

Il decreto Liberalizzazioni, all’art. 3 prevede la possibilità di costituire a costo zero una società a responsabilità limitata con capitale di 1 euro da parte di soggetti di età inferiore a 35 anni.

Al capo VII (delle società a responsabilità limitata) del Titolo V (delle società) del Codice Civile sarà aggiunto il nuovo articolo 2463-bis:”La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. […]. L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede”.

L’atto costitutivo potrà essere redatto nella forma di scrittura privata, senza l’intervento del notaio, in esenzione da bolli, imposte e tasse. Tale società potrà avere anche la forma di SRL unipersonale.

La forma semplificata è sottoposta alla condizione che i soci abbiano un’età inferiore ai 35 anni.

Il socio che dovesse superare i 35 anni di età verrà escluso di diritto qualora l’assemblea straordinaria non deliberasse la trasformazione della società; qualora tutti i soci perdessero il requisito dell'età e l’assemblea non decidesse la trasformazione, la società si scioglierà automaticamente.

Al superamento del limite di età, quindi, sarà, comunque, necessario rivolgersi a un notaio, sostenendo i relativi costi.

Nuovo regime dei minimi

A partire dal 1/1/2012, cesserà il “vecchio” regime dei minimi ed entrerà in vigore un nuovo regime dei minimi, riservato esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno intrapresa a partire dal 2008.

-          Sono , quindi, esclusi da tale regime i soggetti che hanno intrapreso una nuova attività prima del 2008.

-          È escluso anche chi abbia esercitato, nei 3 anni precedenti all’inizio dell’attività, altra attività d’impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare.

La nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività (medesimo contenuto economico, beni, clienti e organizzazione di mezzi necessari al suo svolgimento), precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (comprese le forme di collaborazione coordinata e continuativa), a meno che non si sia trattato di un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione.

Ex-minimi: regime intermedio

Per i contribuenti che resteranno fuori dal nuovo regime dei minimi – il 96% degli ex-aventi diritto – pur avendo i requisiti previsti per il “vecchio” regime dei minimi, è prevista una fase di passaggio.

Agli esclusi dal regime dei minimi (per esempio perché hanno iniziato l’attività prima del 2008, esercitano attività in prosecuzione di un’altra o lo hanno fatto nel triennio passato) è riservato comunque un regime contabile semplificato, non subordinato a un’opzione (a differenza della scelta di passare al regime ordinario) ma utilizzato fino a sua decadenza (con effetto dall’anno successivo), cioè fin quando venga meno una delle condizioni previste.

-          Agevolazioni del regime intermedio:

o   Esonero registrazione e tenuta scritture contabili, sia ai fini IVA che di imposte dirette;

o   Esonero da liquidazioni e versamenti periodici IVA;

o   Esonero IRAP.

 

-          Nuovi obblighi per ex-minimi:

o    Restano gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi;

o   Determinazione IVA con le regole generali e versamento della stessa con cadenza annuale;

o   Applicazione e versamento IRPEF avverranno secondo modalità e termini ordinari;

o   Regole di competenza o di cassa a seconda del tipo di attività esercitata dal contribuente;

o   Criteri ordinari di deducibilità delle componenti negative di reddito.

In tal modo verrà abbandonato lo speciale criterio di cassa previsto per i contribuenti minimi e lo speciale criterio di determinazione delle componenti negative sostenute promiscuamente per l’attività di impresa o professionale e la sfera privata, tutte deducibili al 50% con una presunzione assoluta di applicazione dello stesso limiti, indipendentemente dai limiti specifici fissati dal d.p.r. citato.

Inoltre, gli ex-minimi e gli esclusi dal regime agevolato saranno soggetti agli studi di settore, non essendo previsto alcun esonero in tal senso.

 


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Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA 2010
Obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti superiori a € 25.000 relative al 2010
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PEC obbligatoria entro 29/11/2011

Le imprese costituite in forma societaria sono obbligate, entro il 29/11/2011, a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) o di un servizio e-mail analogo, dandone comunicazione, entro la stessa data, al Registro delle Imprese.

L’omessa comunicazione della PEC al Registro delle Imprese comporta l’irrogazione di una sanzione da € 206 a € 2.065 per ciascun responsabile.


"Manovra di Ferragosto"

Con la pubblicazione sulla G.U. 16.9.2011, della cosiddetta “Manovra di
Ferragosto”, entrano in vigore, tra le altre, alcune novità:
– l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria al 21%;
– la tassazione di rendite finanziarie e capital gain al 20%;
– il contributo di solidarietà per i redditi eccedenti € 300.000;
– la limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore per
importi pari o superiori a € 2.500;
– l’aumento del 10,5% dell’aliquota IRES per le società di
comodo;
– l’aumento della tassazione degli utili per le cooperative a
mutualità prevalente.


Aumento IVA al 21%

Dal 17 settembre 2011 entrano in vigore le nuove regole Iva (aliquota ordinaria al 21%) introdotte dalla manovra. Per determinare l'aliquota Iva applicabile (20% o 21%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si deve fare riferimento al momento fiscalmente rilevante dell'operazione. L'aliquota IVA del 21% si applica se il momento fiscalmente rilevante cade dopo l'entrata in vigore della modifica (17 settembre 2011). Per le fatture differite relative al mese di settembre 2011 è possibile indicare due aliquote Iva differenti per le consegne effettuate fino al 16 settembre e per quelle successive, oppure emettere due diverse fatture.

Novità 2011

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Novità fiscali 2011
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Si riportano, di seguito, alcune fra le più significative novità in materia tributaria per l’anno 2011.

 

Elenchi clienti-fornitori

E’ stato introdotto l’obbligo, per imprese e professionisti, di comunicare annualmente in via telematica all’Agenzia delle entrate l’elenco delle operazioni attive e passive effettuate (cioè cessioni/acquisti di beni, prestazioni di servizi rese/ricevute) superiori a specifiche soglie.

Per l’esercizio 2010 le operazioni da comunicare sono solo quelle risultanti da fattura di ammontare (imponibile) uguale o superiore ad euro 25.000,00. La scadenza della comunicazione è fissata al 31/10/2011.

Per l’esercizio 2011 e fino al 30/4/2011 le operazioni rilevanti da comunicare sono quelle risultanti da fattura di ammontare (imponibile) uguale o superiore ad euro 3.000,00. Dal 1/5/2011 assumono rilievo, oltre a quelle appena citate documentate da fattura, anche le operazioni certificate da scontrino e ricevuta fiscale di importo al lordo IVA uguale o superiore ad euro 3.600,00. Per queste ultime transazioni vi è l’obbligo di richiedere agli acquirenti privati il relativo codice fiscale (ai soggetti non residenti le generalità complete).

Il termine di comunicazione dei suddetti elenchi clienti-fornitori a regime è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Obbligo preventiva autorizzazione per l’effettuazione di operazioni nell’Unione europea

Al fine di contrastare le frodi in ambito comunitario, viene richiesta la preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle entrate per le imprese ed i professionisti residenti in Italia che intendono effettuare operazioni attive o passive (cessioni/acquisti di beni o prestazioni di servizi rese/ricevute) con operatori economici di altri Stati dell’Unione europea. I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito archivio informatico (VIES, acronimo di VAT information exchange system).

Per chi inizia l’attività di impresa o professionale, l’autorizzazione viene richiesta compilando l’apposita casella del modello di comunicazione Unica (richiesta partita IVA).

Per coloro che risultano già in attività, e non hanno presentato gli elenchi intrastat negli esercizi 2009 o 2010, si rende necessario trasmettere apposita istanza all’Agenzia delle entrate. Vige il principio del silenzio assenso per cui, trascorsi 30 giorni dall’inoltro della richiesta senza che sia pervenuto diniego, l’autorizzazione si intende concessa e con essa l’iscrizione nell’archivio informatico (VIES).

Sono esonerati dal presentare l’istanza di cui sopra (e quindi mantengono il diritto all’iscrizione nel predetto archivio informatico VIES, senza ulteriori adempimenti) le imprese e professionisti che hanno posto in essere operazioni intracomunitarie negli esercizi 2009 o 2010, e pertanto hanno presentato elenchi intrastat nei suddetti periodi.

In virtù di quanto precede, prima di porre in essere operazioni con soggetti comunitari, le imprese ed i professionisti italiani che solo occasionalmente si rivolgono a tale ambito (si pensi, a titolo esemplificativo, ad acquisti on-line da siti posti in altri paese della UE), devono appurare l’esistenza della preventiva autorizzazione e l’iscrizione nell’archivio informatico (VIES).

 

Limitazioni alla compensazione in F24 di crediti di imposta

Dal 1/1/2011 entra in vigore il divieto di compensazione a mezzo F24 dei crediti per imposte erariali (es. IVA, Irpef, Ires, ritenute) per i contribuenti che hanno debiti scaduti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (interessi e sanzioni) superiori ad euro 1.500,00. In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate si ritiene che per l’applicazione del divieto in commento debba essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, cioè siano decorsi i 60 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.

L’inosservanza del divieto espone ad una sanzione amministrativa pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo e fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato.

 

Aumento sanzioni tributarie ridotte

E’ reso più costoso il ricorso agli istituti deflativi del contenzioso fiscale (es. ravvedimento, accertamento con adesione, adesione ai pvc, definizione agevolata delle sanzioni); in altri termini viene ridotto lo sconto per il contribuente che intende aderire alle richieste dell’Agenzia delle entrate. Così, ad esempio, per il ravvedimento le sanzioni, in precedenza ridotte ad 1/10, con la nuova disposizione sono ridotte ad 1/8; per l’accertamento con adesione le sanzioni, prima ridotte ad 1/4,  sono ridotte ad 1/3.

Il rincaro entra in vigore dal 1/2/2011; per le violazioni commesse e gli atti notificati fino a tale data continuano ad applicarsi le precedenti (e più favorevoli) disposizioni.

 

Attività di accertamento

Viene potenziata la possibilità da parte dell’Agenzia delle entrate di effettuare accertamenti “parziali” nei confronti di contribuenti imprese, professionisti e persone fisiche (privati). In deroga al principio generale, secondo il quale l’accertamento deve investire l’intera posizione del contribuente in uno specifico periodo d’imposta (e la sua integrazione è ammessa solo in seguito alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi), con l’accertamento “parziale” l’Agenzia delle entrate può procedere alla rettifica del reddito sulla base di specifici elementi acquisiti anche con richieste di comparizione, esibizione di documenti e compilazione di questionari, senza dovere esaminare l’intera situazione fiscale del contribuente. L’accertamento parziale può essere reiterato entro l’ordinario termine di decadenza (quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione).

 

Leasing immobiliari

Per i contratti di leasing immobiliari (ivi compresi quelli relativi a fabbricati da costruire o in corso di costruzione) stipulati a decorrere dal 1/1/2011, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella stessa misura prevista per l’acquisto diretto dell’immobile. Di conseguenza, viene meno l’obbligo di registrazione del contratto di leasing (che comportava il pagamento dell’imposta di registro annuale 1%). All’atto del riscatto dell’immobile da parte dell’utilizzatore, le suddette imposte sono dovute in misura fissa (e non più proporzionale).

Per i contratti di leasing in corso al 1/1/2011 è previsto il pagamento entro il 31/3/2011 di un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastali (che sarebbero state dovute all’atto del riscatto) nella misura del 2%, ridotta dell’imposta di registro già pagata sui canoni di locazione finanziaria nonché di una percentuale del 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto di leasing. Le modalità di versamento saranno disciplinate da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate ancora da emanare.

 

IVA reverse charge su acquisti di telefoni cellulari e microprocessori

Dal 1/4/2011 il regime dell’inversione contabile IVA (reverse charge) trova applicazione anche per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori (dispositivi a circuito integrato) effettuate prima della commercializzazione al dettaglio.

Ciò significa che la disposizione non ha conseguenze per l’acquisto da parte di un’impresa o professionista di un telefonino presso un rivenditore al dettaglio: la fattura continua ad essere assoggettata ad IVA dal cedente, secondo le modalità ordinarie.

Al contrario, il medesimo acquisto presso un grossista ricade, dal 1/4/2011, nel regime del reverse charge.

Anche la vendita di un telefonino usato da parte di un’impresa o professionista (a favore di un’altra impresa o professionista), dal 1/4/2011 è soggetto al regime del reverse charge.

Com’è noto l’inversione contabile comporta l’emissione della fattura da parte del cedente senza applicazione dell’IVA ex art. 17 comma 6 DPR 633/72 e l’obbligo per il cessionario-acquirente di integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta, annotando la stessa sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.

 

IVA fiere, esposizioni e prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili

Dal 1/1/2011 viene estesa anche alle prestazioni in oggetto la regola generale della tassazione nello Stato del committente (impresa o professionista) mediante inversione contabile dell’IVA (reverse charge). 

Continuano invece, come nel passato, ad essere soggette ad IVA nello Stato in cui vengono svolte (quindi senza inversione contabile) le prestazioni di servizi per l’accesso a dette manifestazioni fieristiche, culturali, sportive ect e relativi servizi accessori. La disposizione necessita di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate in quanto mentre per alcune fattispecie non sembrano esistere dubbi (prestazioni di accesso sono, ad esempio, il biglietto della fiera, che sconta l’IVA dello Stato nel quale la stessa si realizza), risulta incerta per altre (ad esempio, va precisato qual’è il comportamento IVA da adottare per la messa a disposizione ed allestimento dello stand fieristico oppure circa la corretta interpretazione dei “servizi accessori”).

 

Regime IVA cessioni immobili ad uso abitativo

In considerazione della crisi economica generale, e in particolare del settore immobiliare, viene esteso di un anno ai fini IVA (da 4 a 5 anni) il termine entro il quale le imprese di costruzioni, o che hanno effettuato lavori di ristrutturazioni, emettono fatture con applicazione di IVA per la vendita delle suddette unità abitative. Oltre tale termine cinquennale (dall’ultimazione della costruzione o ristrutturazione), la vendita continua ad essere esente da IVA con le note conseguenze assai penalizzanti per l’impresa cedente.

 

Premio produttività lavoratori dipendenti

E’ confermata anche per l’esercizio 2011 l’imposta sostitutiva 10% a favore dei lavoratori dipendenti per somme ricevute a titolo di “premio produttività” o “aumento della competitività” (es. lavoro straordinario che consente tali risultati) nel limite massimo, per singolo dipendente, di euro 6.000,00 lordi annui (a condizione che il reddito lordo 2010 da lavoro dipendente non abbia superato euro 40.000,00).

 

Detrazione 55% per risparmio energetico

E’ prorogata la detrazione del 55% per l’esercizio 2011 che tuttavia deve essere fruita in 10 rate annuali (fino al 2010 era in 5 rate).

 

Tasso interesse legale

Dal 1/1/2011 il tasso di interesse legale è aumentato al 1,5% (fino al 31/12/2010 era 1%).

Ciò rende più costoso, ad esempio, accedere al ravvedimento per ritardati pagamenti di imposte